Avanzamento di grado

La Presidenza Nazionale ci comunica quanto segue:

“a seguito di un lungo percorso iniziato dalla precedente governance U.N.U.C.I. nell’anno 2021 e protrattosi, con impegno e costanza fino ai nostri giorni, attraverso azioni mirate, coordinate dall’attuale Presidente Nazionale e dai suoi più diretti collaboratori, si è raggiunto un risultato auspicato da anni, che rende piena giustizia agli ufficiali di complemento.

ecco le istruzioni ricevute:

CRITERI PER LA RICHIESTA DI AVANZAMENTO DI GRADO
Gli Ufficiali che possono presentare istanza al grado superiore, sono quelli appartenenti alle quattro Forze Armate (EI. AM. MM e CC).
(come meglio specificato nell’articolo 1000 del C.O.M.)
Per accertare il diritto alla promozione è fondamentale consultare due articoli del Codice di Ordinamento Militare:
Art. 1076 del C.O.M.
Promozioni in particolari situazioni degli ufficiali (abrogato nel 01.01.2015). L’articolo era in vigore dal 17 dicembre 2004 fino alla fine del 2014 (periodo questo, che rappresenta la finestra valida per il passaggio nella riserva di complemento).
l’Art. 1076 al comma 2 recita:
Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti. — fine articolo —
Art. 1000 del C.O.M.
Cessazione dell’appartenenza al complemento
L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
Esercito italiano:
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
sottotenenti e tenenti _ 45 anni (nati dal 17/12/1959 al 31/12/1969);

capitani 47 anni (nati dal 17/12/1957 al 31/12/1967);
ufficiali superiori 52 anni (nati dal 17/12/1952 al 31/12/1962).
arma dei trasporti e materiali e corpi logistici
sottotenenti e tenenti _ 45 anni (nati dal 17/12/1959 al 31/12/1969);

capitani ________ 48 anni (nati dal 17/12/1956 al 31/12/1966);
ufficiali superiori 54 anni (nati dal 17/12/1950 al 31/12/1960).
Marina Militare:
ufficiali inferiori
50 anni (nati dal 17/12/1954 al 31/12/1964);
ufficiali superiori 55 anni (nati dal 17/12/1949 al 31/12/1959).
Aeronautica Militare:
ruolo naviganti
ufficiali inferiori
45 anni (nati dal 17/12/1959 al 31/12/1969);
ufficiali superiori 52 anni (nati dal 17/12/1952 al 31/12/1962).
tutti gli altri ruoli
ufficiali inferiori
50 anni (nati dal 17/12/1954 al 31/12/1964);
ufficiali superiori 55 anni (nati dal 17/12/1949 al 31/12/1959).
Arma dei Carabinieri:
sottotenenti e tenenti 45 anni (nati dal 17/12/1959 al 31/12/1969);

capitani ________ 48 anni (nati dal 17/12/1956 al 31/12/1966);
ufficiali superiori __ 54 anni (nati dal 17/12/1950 al 31/12/1960).
NOTE
1.
Per gli ufficiali inferiori e superiori dell’Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1001, comma 2.
2.
L’ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.
3.
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
4.
L’ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.